3.16. Il versamento

   

La disciplina del versamento della Tari è contenuta nei commi 688 e 689 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Circa le modalità di versamento, la norma prevede che la Tari deve essere pagata con una delle seguenti modalità (in attuazione della propria potestà regolamentare, prevista dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune può stabilire anche modalità diverse):

con il modello F24;

tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto ministeriale (al momento non è stato ancora approvato);

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari (Mav, Rav, ecc.).

 

Codici F24 per Tari

Risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014

 

Codice

Denominazione

3944

TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011

3945

TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI

3946

TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI

3950

TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011

3951

TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – INTERESSI

3952

TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – SANZIONI

 

Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.

Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa.

 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare:

· nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

· nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

· nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

· nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;

nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

 

Codici F24EP per Tari

Risoluzione n. 47/E del 24 aprile 2014

 

Codice

Denominazione

365E

TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011

366E

TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI

367E

TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI

368E

TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011

369E

TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – INTERESSI

370E

TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – SANZIONI

 

 

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), con l’indicazione:

- nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ;

- nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;

- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;

- nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due caratteri, del numero di rate totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.

 

 

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

1. L’Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

 

F24 sopra i mille euro . Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento a decorrere dal 1° ottobre 2014 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27 del 19 settembre 2014

L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In dettaglio, è previsto che: “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale

sia di importo superiore a mille euro.”.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 19 settembre 2014 ha fornito alcuni chiarimenti

in merito a come presentare online la delega di pagamento e illustra i casi in cui è ancora

possibile utilizzare il modello F24 cartaceo. Il documento di prassi precisa, inoltre, che l’obbligo di

utilizzare i sistemi telematici non si applica ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dall’F24

(per esempio bonifici e versamenti diretti in Tesoreria).

Pertanto dal 1° ottobre i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente

attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria (“F24web”, “F24online” o tramite un

intermediario abilitato). Dalla stessa data i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione

con saldo finale maggiore di zero e quelli con saldo superiore a 1000 euro dovranno viaggiare

esclusivamente con i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria o mediante internet

banking.

In particolare la circolare in commento precisa che per i soggetti titolari di partita IVA ( e quindi

anche gli enti locali) restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-

bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti

rispettivamente l’obbligo di utilizzare:

-- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi

e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché

delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del

medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;

-- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per

effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi

inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Tali soggetti per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare

esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione

del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di

utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati

per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

La circolare si sofferma inoltre anche sulle casistiche in cui è ancora permesso utilizzare gli f24

cartacei. Il particolare viene specificato che per i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento

precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con

saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo

presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione

che non siano indicati crediti in compensazione.

 

Casistica

Modalità di pagamento

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa

nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore ad € 1.000

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa

quando l’importo totale del modello di pagamento non è superiore agli € 1.000 e non contiene al suo interno compensazioni fra imposte premi e contributi

possibile la presentazione del modello cartaceo F24 alle poste o in banca

 

 

Circa i termini previsti per i versamenti, il decreto legge n. 16 del 2014 ha confermato che le scadenze della Tari sono stabilite dal Comune che deve garantire, di norma, la possibilità di pagare in almeno due rate a scadenza semestrale (chiaramente la scadenza semestrale non deve/può essere prevista in ipotesi di numero di rate superiori a due).

Inoltre, il comune può prevedere anche scadenze differenziate per la Tari rispetto alla Tasi.

Infine, la norma prevede che è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Quest’ultima disposizione appare al di poco anacronistica, attesi i continui rinvii del termine per l’approvazione del bilancio di previsione (e quindi delle tariffe) e considerata la disposizione contenuta nel comma 444 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe in sede di riequilibrio di bilancio (fino al 2014 entro il 30 settembre e a partire dal 2015 entro il 31 luglio).

Le modalità di rendicontazione dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e la trasmissione, ai Comuni ed al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, dei relativi dati sono stabilite con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Infine è previsto che con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

 

Nota Ifel 4 Luglio 2014

Accredito, riversamento e rendicontazione delle somme riscosse a titolo di TARI, TASI e Tariffa di natura corrispettiva tramite modello F24 e apposito bollettino postale. Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito dell’istituzione della IUC, comprendente oltre all’IMU i tributi TASI e TARI, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con la nota di seguito allegata, le nuove modalità di riversamento delle relative somme riscosse tramite modello F24.

Si ricorda che nel caso dell’IMU e della TASI il circuito F24 (modello e bollettino di conto corrente postale speciale) è l’unico ammesso per l’effettuazione dei pagamento. Nel caso della TARI, invece, l’utilizzo dell’F24 può essere affiancato o sostituito dall’utilizzo di altri strumenti di pagamento, fino al conto corrente postale semplice (articolo 1, comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dal dl 16/2014).

Con riferimento ai riversamenti, l’Agenzia comunica che:

- l’accredito delle somme versate a titolo di TARI e Tariffa di natura corrispettiva con F24, avverrà sui conti correnti indicati dai Comuni attraverso il canale SIATEL/PUNTOFISCO. I dati analitici dei versamenti effettuati dai contribuenti saranno trasmessi settimanalmente ai Comuni tramite lo stesso canale.

- l’accredito del gettito relativo alla TASI invece, avverrà – come per l’IMU- sulle contabilità speciali, sottoconto fruttifero, intestate ai Comuni. Per gli enti per cui non è possibile effettuare l’accredito sulle contabilità speciali, il riversamento delle somme riscosse avverrà sui conti correnti indicati dai Comuni attraverso il canale SIATEL/PUNTOFISCO. I bonifici relativi al riversamento della TASI saranno distinti dai bonifici riferiti all’ICI/IMU. La rendicontazione avverrà all’interno dei flussi di rendicontazione dell’ICI/IMU, scaricabili dal canale SIATEL/PUNTOFISCO.

Si allegano di seguito la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2014 e il nuovo “Tracciato di fornitura dati tributi comunali” di Sogei.

Si coglie l’occasione per ricordare che anche per il 2014 il protrarsi dei tempi di pubblicazione dei dati relativi all’FSC fatto sì che l’Agenzia delle Entrate non abbia provveduto a trattenere la quota parte appropriata dell’alimentazione del Fondo stesso dall’IMU incassata dai Comuni in acconto. Pertanto la gran parte (se non la totalità) degli incassi che perverranno ai Comuni a titolo di acconto IMU sono al lordo della predetta quota, che verrà trattenuta per intero sull’IMU incassata a saldo. Si ricorda, comunque, che gli importi trattenuti a qualsiasi titolo sono riportati nel record G3 del Tracciato di fornitura allegato.

 

Circa il versamento del tributo va segnalato che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esso va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo. Come chiarito con la circolare n. 3/DF del 2012(1), in caso di utilizzo del modello F24 l’arrotondamento va fatto con riferimento a ciascuna riga di detto modello allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi, nel pieno rispetto delle modalità previste dal Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, concernente la disciplina dei versamenti unitari.

Il successivo comma 167 del medesimo provvedimento legislativo dispone che il Comune, con il proprio regolamento, disciplini le modalità della compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con le somme dovute per l’imposta municipale propria. Detta possibilità deve essere necessariamente esercitata ed è limitata alle sole modalità attuative, atteso che l’istituto della compensazione è già previsto nel nostro ordinamento ed è stato espressamente riconosciuto dall’art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Corte di Cassazione, sez. trib., 25 ottobre 2006, n. 22872(189)). Mentre il comma 168 sempre della legge 296 del 2006 prevede che il Comune, con il proprio regolamento, deve stabilire l’importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto. In caso di mancata previsione regolamentare si applica la disciplina dell’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che fissa detto limite in € 12,00. Va da sé che, come chiarito anche dal Ministero (nota prot. n. 6372/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007), in caso di disciplina il Comune può prevedere anche un importo diverso da € 12,00.

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