2.4.2. la base imponibile dei terreni |
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In un primo momento, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, la base imponibile per i terreni agricoli si otteneva utilizzando il reddito dominicale riportato in catasto al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta. Detto reddito veniva rivalutato del 25% e moltiplicato per 130 ovvero per 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Con l’estensione delle fattispecie imponibili anche ai terreni diversi da quelli agricoli, però, il predetto comma 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è stato prima modificato dall’art. 4, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 16 del 2012 incrementando il coefficiente di 130 portandolo a 135 ed estendendo il coefficiente di 110 anche ai terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e successivamente ulteriormente modificato dalla lettera c) del comma 707 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 riducendo, a partire dal 2014, da 110 a 75 il coefficiente di moltiplicazione per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La norma è stata interpretata dal Ministero (circolare 3/DF del 2012(1)) nel senso che: - si applica il moltiplicatore di 110 (75 dal 2014) per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (per terreno non coltivato condotto dal coltivatore diretto o dall’IAP è da intendersi il terreno a riposo in applicazione delle tecniche agricole del cosiddetto set aside); - si applica il moltiplicatore di 135 per gli altri terreni agricoli e per quelli non coltivati. A ben vedere, però, dal dettato normativo non si evince il coefficiente di 135 per i terreni non coltivati diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Infatti, nel primo periodo del comma 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, il coefficiente di 135 è previsto limitatamente ai terreni agricoli (senza alcun riferimento ai terreni non coltivati). Pertanto, fermo restando l’applicazione del coefficiente di 110 (75 dal 2014) ai terreni agricoli ed a quelli non coltivati di cui al secondo periodo del richiamato comma 5 e del coefficiente di 135 per gli altri terreni agricoli, nella norma non si rinviene il coefficiente da applicare ai terreni non coltivati diversi da quelli del 2° periodo. A partire dal 2016, per effetto delle disposizioni contenute nei commi 10 e 13 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che hanno introdotto le agevolazioni di cui si parlerà al paragrafo 2.6.7.), il predetto coefficiente di 75 è stato eliminato.
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