2.10. La riduzione per i terreni agricoli condotti direttamente |
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In un primo momento, a differenza di quanto previsto per l’ICI dall’art. 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992, per l’imposta municipale propria non era prevista la riduzione dell’imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. L’art. 4, comma 5, lettera e), del decreto legge n. 16 del 2012, però, aggiungendo il comma 8bis all’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, ha previsto che i terreni agricoli, di valore fino ad € 6.000, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, non sono soggetti all’imposta. Quelli di valore superiore sono soggetti all’imposta, limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000, con le seguenti riduzioni: a)del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500; b)del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500; c)del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000. Per la parte di valore superiore ad € 32.000 non si applica alcuna riduzione e l’imposta è dovuta in misura intera. In caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra ricordati (es. il contribuente possiede il terreno ma non lo conduce direttamente ovvero, pur conducendo direttamente il terreno, non è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionali), non è possibile riconoscere la riduzione. La riduzione spetta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sono soddisfatte le condizioni sopra indicate. Come chiarito dal Ministero con la circolare n. 3/DF del 2012(1), la riduzione ha natura soggettiva; pertanto, si applica per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Se il terreno è posseduto e condotto da più soggetti passivi, la riduzione spetta da ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di possesso. Se non tutti i contitolari conducono il fondo, l’agevolazione si applica soltanto a chi conduce il fondo ed è ripartita proporzionalmente alle quote di possesso di ciascuno di essi. Se il fondo è coltivato da una sola persona, gli spetta l’intera agevolazione indipendentemente dalla sua quota di possesso, mentre ai soggetti che non conducono il fondo non spetta alcun beneficio. Lo stesso principio era già stato affermato, per l’ICI, dalla Corte di Cassazione (tra le altre, Corte di Cassazione, sez. trib., 08 settembre 2004, n. 18085(187) e Corte di Cassazione, sez. trib., 13 settembre 2004, n. 18384(188)).
Esempio di calcolo della riduzione della base imponibile
Terreno con un valore di € 25.000 •Possesso A 30% (valore pro quota € 7.500) •Possesso B 60% (valore pro quota € 15.000) •Possesso C 10% (valore pro quota € 2.500)
Caso 1: il terreno è coltivato da tutti •Riduzione della base imponibile per A (€ 6.000*0,3*1) + (€ 9.500*0,3*0,7) + (€ 9.500*0,3*0,5) = € 5.220 •Riduzione della base imponibile per B (€ 6.000*0,6*1) + (€ 9.500*0,6*0,7) + (€ 9.500*0,6*0,5) = € 10.440 •Riduzione della base imponibile per C (€ 6.000*0,1*1) + (€ 9.500*0,1*0,7) + (€ 9.500*0,1*0,5) = € 1.740 Totale riduzione € 17.400
Caso 2: il terreno è coltivato solo da A •Riduzione della base imponibile per A (€ 6.000*1*1) + (€ 9.500*1*0,7) + (€ 9.500*1*0,5) = € 17.400 •Riduzione della base imponibile per B € 0 •Riduzione della base imponibile per C € 0
Caso 3: il terreno è coltivato da A e da B •Riduzione della base imponibile per A (€ 6.000*0,3333*1) + (€ 9.500*0,3333*0,7) + (€ 9.500*0,3333*0,5) = € 5.800 •Riduzione della base imponibile per B (€ 6.000*0,6666*1) + (€ 9.500*0,6666*0,7) + (€ 9.500*0,6666*0,5) = € 11.600 •Riduzione della base imponibile per C € 0 Totale riduzione € 17.400
Con la stessa circolare n. 3/DF del 2012(1) è stato affermato che in caso di possesso di più terreni, la riduzione deve essere calcolata proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni. A ben vedere, però, la predetta modalità di applicazione dell’agevolazione non è prevista dalla norma. Infatti, l’interpretazione ministeriale ripropone la disposizione, prevista per l’ICI, contenuta nel secondo comma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992 secondo il quale: “Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni (omissis)”. Il comma 8bis dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, invece, prevede soltanto la riduzione in maniera similare a quanto disposto, per l’ICI, dal primo comma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
A partire dal 2016, per effetto delle disposizioni contenute nei commi 10 e 13 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che hanno introdotto le agevolazioni di cui si è parlato al paragrafo 2.6.7.), la predetta disposizione è stata abrogata. |